[A] Sulla disciplina concernente le attività di Protezione Civile, con particolare riguardo alla struttura commissariale cui spettano le competenze in caso di situazioni emergenziali e sui soggetti che, anche ai fini dell’individuazione della legittimazione attiva e passiva, subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla predetta struttura alla scadenza dello stato di emergenza. [B] Sulla forma vincolata dei contratti d’appalto pubblici e sulla (ir)rilevanza della delibera autorizzativa del competente organo pubblico ai fini di attribuire forma scritta al negozio. [C] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore ove la stazione appaltante eccepisca la decadenza dall’apposizione delle riserve in materia di appalto pubblico. [D] Sui presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento. [E] Sul diritto dell’appaltatore di ottenere il corrispettivo per i lavori eseguiti in caso di consegna parziale o inadeguata dei lavori in materia di appalto pubblico. [F] Sui casi in cui i compensi dell’appaltatore per l’esecuzione di un appalto pubblico sono esigibili anche in mancanza di collaudo. [G] Sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, con particolare riguardo al contratto d’appalto.
SENTENZA N. ****
[A] Sotto il profilo normativo, va premesso che la legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (l. 24 febbraio 1992, n. 225), le attività di protezione civile sono quelle rivolte «alla previsione ed alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e...